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MLC 2006

Welfare dell'equipaggio e conformità al lavoro marittimo

14moduli formativi
AvanzatoLivello
SBL-MLC-ADV-01Codice
Agosto 2026Data di riferimento

Obiettivi di apprendimento

  • Descrivere la struttura dei cinque titoli della MLC 2006 e i quattro livelli del testo, distinguendo gli Standard vincolanti dalle Guidelines.
  • Individuare a quali navi e a quali persone la Convenzione si applica, e che cosa sia un’equivalenza sostanziale.
  • Comprendere la funzione della Declaration of Maritime Labour Compliance (DMLC), Parte I e Parte II.
  • Gestire correttamente un reclamo secondo la procedura prevista dalla Convenzione.
  • Applicare i requisiti minimi di ore di riposo e comprenderne la relazione con STCW.
  • Riconoscere le aree tipiche di verifica in un'ispezione MLC, anche in ambito PSC.
  • Ricostruire le cinque tornate di emendamenti al Codice e il meccanismo di accettazione tacita che le governa.
  • Contribuire a una cultura di welfare che vada oltre il mero adempimento formale.
Modulo 01

Genesi e struttura della MLC 2006

Obiettivo del moduloComprendere perché la MLC 2006 consolida gli strumenti marittimi del lavoro, riconoscerne i cinque Titoli e collegare diritti sostanziali e sistema di controllo.

La Maritime Labour Convention 2006 è stata adottata dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) il 23 febbraio 2006, alla 94ª sessione (marittima) della Conferenza Internazionale del Lavoro, ed è entrata in vigore il 20 agosto 2013, dodici mesi dopo il raggiungimento della doppia soglia richiesta: trenta ratifiche in rappresentanza di almeno il 33 per cento del tonnellaggio lordo mondiale. Consolida e aggiorna 68 strumenti precedenti37 Convenzioni e 31 Raccomandazioni adottate dal 1920 in poi — in un unico testo, ed è per questo che la si definisce il «quarto pilastro» della regolamentazione marittima internazionale accanto a SOLAS, MARPOL e STCW. Oggi la ratificano 113 Stati membri, che rappresentano il 96,6 per cento del tonnellaggio lordo mondiale.

I cinque Titoli della Convenzione e il contenuto di ciascuno, con le date e i numeri chiave.
I cinque Titoli della Convenzione e il contenuto di ciascuno, con le date e i numeri chiave.
Tabella 1 — Genesi e struttura della MLC 2006
TitoloContenuto
1Requisiti minimi per lavorare a bordo (età minima, certificato medico, formazione, arruolamento)
2Condizioni di impiego (contratto, paga, ferie, rimpatrio, organico minimo)
3Alloggio, strutture ricreative, vitto e servizio mensa
4Protezione della salute, assistenza medica, welfare e sicurezza sociale
5Conformità ed esecuzione (ispezioni, certificazione, reclami)

Tabella 1.1 — I cinque titoli della MLC 2006.

Punto chiave

La MLC 2006 non introduce solo diritti sostanziali per i marittimi, ma anche un sistema di verifica ed esecuzione (Titolo 5) che la rende, nella pratica, uno strumento con effetti concreti e verificabili in ogni scalo, non una semplice dichiarazione di principi.

In sintesi

  • La MLC 2006 riunisce in un solo strumento diritti del lavoro marittimo e meccanismi di verifica.
  • I cinque Titoli seguono il percorso dal requisito personale alla conformità e all’esecuzione.
  • Ratifica, tonnellaggio coperto ed entrata in vigore spiegano la portata globale, non sostituiscono la verifica della legge di bandiera.
Modulo 02

Come è fatta la Convenzione, e a chi si applica

Obiettivo del moduloDistinguere Articoli, Regolamenti, Standard e Guidelines e determinare persone, navi, armatore responsabile ed eventuali flessibilità applicabili.

Il modulo precedente descrive i cinque Titoli. Ma la MLC non si legge per Titoli: si legge per livelli. È l’unica convenzione marittima in cui la stessa materia compare tre volte, in tre forme con forza giuridica diversa — e chi non conosce questa architettura non riesce a leggere una DMLC Parte I, né a capire perché due bandiere attuino lo stesso obbligo in modi diversi.

I quattro livelli del testo della Convenzione, la numerazione parallela e l’equivalenza sostanziale dell’Articolo VI.3.
I quattro livelli del testo della Convenzione, la numerazione parallela e l’equivalenza sostanziale dell’Articolo VI.3.

I quattro livelli del testo

Tabella 2 — I quattro livelli del testo
LivelloChe cosa contieneForza giuridica
ArticoliObblighi generali, definizioni, campo di applicazione, entrata in vigore, procedura di emendamentoVincolanti. Si modificano solo con una nuova Conferenza
RegolamentiL’obiettivo di ciascuna materia, in forma sinteticaVincolanti
Codice, Parte A
Standard
Il contenuto obbligatorio di dettaglio: numeri, termini, procedureVincolanti. Vanno attuati dalla legge nazionale
Codice, Parte B
Guidelines
Suggerimenti su come attuare la Parte ANon vincolanti, ma da tenere «debitamente in considerazione» (Art. VI.2)

Tabella 2.1 — I quattro livelli del testo e la loro forza giuridica.

Regolamenti e Codice sono organizzati nei cinque Titoli con numerazione parallela: la Regola 2.5 sul rimpatrio ha lo Standard A2.5 e la Guideline B2.5. È il motivo per cui i riferimenti si leggono a colpo d’occhio — la lettera dice se è obbligatorio, il numero dice di che cosa si parla.

L’equivalenza sostanziale, e perché va letta prima di ogni ispezione

Articolo VI.3 — la disposizione che spiega le differenze fra bandiere

Uno Stato può attuare uno Standard della Parte A con una misura diversa da quella descritta, purché si sia convinto che la misura conduca alla piena realizzazione dell’obiettivo e dello scopo generali della disposizione e le dia attuazione. Si chiama substantial equivalence, va dichiarata nella DMLC Parte I, e va letta prima di ogni ispezione: è la ragione per cui la stessa nave, con lo stesso equipaggio, può essere conforme sotto una bandiera e non sotto un’altra. Una carenza contestata in PSC si difende molto spesso proprio lì.

Chi è un marittimo

La definizione dell’Articolo II.1(f) è la più ampia di tutto il diritto marittimo: qualsiasi persona impiegata, ingaggiata o che lavori a qualsiasi titolo a bordo di una nave cui la Convenzione si applica. Non richiede un ruolo di equipaggio, non richiede una qualifica STCW, non richiede un rapporto di lavoro con l’armatore. Vi rientrano perciò il personale alberghiero, di ristorazione e di intrattenimento e i concessionari delle navi da crociera, i tecnici imbarcati per un lavoro determinato, il personale di catering. Nei casi dubbi decide l’autorità competente, sentite le organizzazioni degli armatori e dei marittimi (Art. II.3).

Chi è l’armatore

L’Articolo II.1(j) definisce armatore il proprietario oppure un’altra organizzazione o persona — il gestore, l’agente, il noleggiatore a scafo nudo — che abbia assunto la responsabilità dell’esercizio della nave e che, assumendola, abbia accettato di farsi carico dei doveri e delle responsabilità che la Convenzione impone agli armatori, indipendentemente dal fatto che altre organizzazioni o persone ne adempiano in concreto alcuni. È il punto centrale per il ship management: la responsabilità MLC segue chi ha assunto l’esercizio, e non si divide con un contratto.

A quali navi si applica

Tabella 3 — A quali navi si applica
Si applicaNon si applica (Art. II.4)
Tutte le navi, pubbliche o private, ordinariamente impiegate in attività commerciali, di qualsiasi stazzaNavi impiegate nella pesca o in attività analoga
Navi in viaggio internazionale e navi in traffico nazionale, salvo quanto sottoNavi di costruzione tradizionale, come i dhow e le giunche
 Navi che navigano esclusivamente in acque interne o in acque riparate, o in aree dove si applicano regolamenti portuali
 Navi da guerra e ausiliarie

Tabella 2.2 — Il campo di applicazione della Convenzione.

Punto chiave — applicazione e certificazione sono due soglie diverse

Le 500 GT determinano, nei casi previsti dalla Regola 5.1.3, l’obbligo di Maritime Labour Certificate e DMLC; non costituiscono la soglia generale di applicazione della Convenzione. Una nave di 400 GT impiegata in viaggi internazionali deve quindi rispettare i requisiti MLC applicabili, pur senza certificazione obbligatoria, salvo certificazione volontaria richiesta dall’armatore. Per navi sotto 200 GT non impiegate in viaggi internazionali, l’Articolo II.6 consente allo Stato di bandiera, dopo consultazione, una flessibilità limitata su alcuni dettagli del Codice quando l’applicazione non sia ragionevole o praticabile e la materia sia altrimenti disciplinata. Occorre quindi verificare sempre legge di bandiera e DMLC o atti nazionali applicabili.

In sintesi

  • Gli Standard della Parte A sono vincolanti; le Guidelines della Parte B devono essere debitamente considerate.
  • La definizione di marittimo è ampia, ma i casi dubbi sono decisi dall’autorità competente dopo consultazione.
  • Applicazione e certificazione non coincidono; sotto 200 GT può esistere soltanto la flessibilità limitata dell’Articolo II.6.
Modulo 03

Certificazione: MLC Certificate e DMLC

Obiettivo del moduloSpiegare quando servono Maritime Labour Certificate e DMLC, distinguere Parte I e Parte II e verificare il ciclo quinquennale del certificato.

Le navi di 500 GT o più impegnate in viaggi internazionali, oppure che battono la bandiera di un Paese e operano da un porto o fra porti di un altro Paese, devono possedere un Maritime Labour Certificate e una Declaration of Maritime Labour Compliance (DMLC), quest'ultima articolata in due parti con funzioni distinte (Regola 5.1.3.1). Sotto le 500 GT la certificazione non è obbligatoria — ma si applicano i requisiti MLC pertinenti, ferme le limitate flessibilità previste dall’Articolo II.6, ed è la distinzione che più spesso si fraintende.

Le due parti della DMLC e il ciclo di vita quinquennale del Maritime Labour Certificate.
Le due parti della DMLC e il ciclo di vita quinquennale del Maritime Labour Certificate.
Tabella 4 — Certificazione: MLC Certificate e DMLC
ParteContenuto e responsabile
Parte IRedatta dall'autorità competente dello Stato di bandiera. Elenca i requisiti nazionali che attuano le sedici voci dell'Appendice A5-I, indica le eventuali equivalenze sostanziali adottate e le esenzioni concesse
Parte IIRedatta dall'armatore e approvata dall'autorità competente o dall'organizzazione riconosciuta. Descrive le misure adottate per garantire conformità continua fra un'ispezione e l'altra

Tabella 3.1 — Le due parti della DMLC.

Validità, ispezione intermedia e proroga

Il certificato ha una validità massima di cinque anni (Standard A5.1.3.1) ed è subordinato a un’ispezione intermedia che, nella generalità dei casi, si colloca fra il secondo e il terzo anniversario del certificato (A5.1.3.2): superata l’ispezione, il certificato viene vistato. Gli emendamenti del 2016 hanno aggiunto una proroga fino a cinque mesi per il caso in cui l’ispezione di rinnovo sia stata superata ma il nuovo certificato non possa essere immediatamente emesso e reso disponibile a bordo; il nuovo certificato decorre dalla data dell’ispezione di rinnovo (A5.1.3.4). Certificato e DMLC vanno tenuti a bordo e affissi in un luogo ben visibile e accessibile ai marittimi (A5.1.3.12).

Focus welfare — la Parte II è il vero banco di prova

Mentre la Parte I è in gran parte standardizzata su base nazionale, la Parte II riflette l'impegno reale della singola compagnia: descrive come, concretamente, l'armatore verifica che le condizioni MLC restino rispettate nella pratica quotidiana, non solo al momento della certificazione iniziale.

In sintesi

  • La Parte I identifica requisiti nazionali, equivalenze ed esenzioni; la Parte II descrive le misure continue dell’armatore.
  • Il certificato dura al massimo cinque anni e richiede un’ispezione intermedia fra seconda e terza data anniversaria.
  • L’estensione fino a cinque mesi è condizionata al rinnovo ispettivo già completato e non è una proroga ordinaria.
Modulo 04

Condizioni di impiego: contratto e paga

Obiettivo del moduloIndividuare i contenuti minimi del contratto, applicare le regole su paga, ferie e rimpatrio e distinguere salario raccomandato e obbligo vincolante.

Il Titolo 2 della Convenzione disciplina gli aspetti contrattuali ed economici del rapporto di lavoro marittimo, con requisiti minimi che ogni contratto di arruolamento deve rispettare.

Elementi essenziali del contratto di arruolamento (SEA)

  • Durata dell'impiego e condizioni di risoluzione anticipata.
  • Retribuzione, da corrispondere a intervalli non superiori al mese (Standard A2.2.1), con estratto conto mensile e possibilità di allotment, cioè di trasferimento periodico di parte della paga ai familiari (A2.2.2-4).
  • Diritto alle ferie annuali retribuite: il minimo è di 2,5 giorni di calendario per mese di impiego, cioè trenta giorni l’anno (Standard A2.4.2). Ogni accordo che vi rinunci è vietato, salvo i casi espressamente previsti dall’autorità competente (A2.4.3).
  • Diritto al rimpatrio a spese dell'armatore (scadenza del contratto, malattia o infortunio, naufragio, insolvenza o cessazione dell'attività dell'armatore, deviazione della nave in zona di guerra). Il periodo massimo di servizio continuativo a bordo dopo il quale il diritto matura è inferiore a dodici mesi (Standard A2.5.1.2(b)), e l'armatore non può recuperarne il costo dalle retribuzioni salvo grave inadempimento del marittimo accertato secondo la legge nazionale (A2.5.1.3).

Il riferimento salariale ILO

La Convenzione non fissa un salario minimo obbligatorio: lo raccomanda la Guideline B2.2.4, e la cifra è negoziata dalla Sottocommissione salari della Joint Maritime Commission dell’ILO. Il riferimento per il marinaio scelto (able seafarer) sale a USD 690 dal 1° gennaio 2026, 704 dal 1° gennaio 2027 e 715 dal 1° gennaio 2028, dai 673 precedenti. Non è vincolante di per sé — vale se lo Stato di bandiera lo recepisce o se il contratto collettivo lo richiama — ma è il numero attorno a cui ruota di fatto la contrattazione.

Focus welfare — il rimpatrio non è un favore, è un diritto

Il diritto al rimpatrio, comprese le circostanze in cui l'armatore ne è comunque tenuto (per esempio in caso di abbandono della nave), è uno degli aspetti della MLC più rilevanti dal punto di vista pratico, ed è stato oggetto di rafforzamento con emendamenti successivi al testo originario del 2006, proprio in risposta a casi di equipaggi lasciati senza assistenza.

In sintesi

  • Retribuzioni, estratto mensile, ferie e rimpatrio sono diritti regolati dal Titolo 2 e dalla legge applicabile.
  • Il periodo massimo di servizio a bordo che fa maturare il rimpatrio deve essere inferiore a dodici mesi.
  • Il minimo ILO per l’able seafarer è una raccomandazione, salvo recepimento nazionale o contrattuale.
Modulo 05

Ore di lavoro e di riposo

Obiettivo del moduloApplicare i limiti MLC, riconoscere i vincoli di suddivisione del riposo e valutare separatamente le eccezioni MLC e STCW.

La gestione delle ore di lavoro e di riposo è una delle aree più verificate nelle ispezioni MLC e PSC, e una delle più delicate da gestire realisticamente a bordo, specialmente su navi con organico ridotto.

I due regimi dello Standard A2.3, i tre vincoli di forma e le due discipline delle eccezioni, STCW e MLC a confronto.
I due regimi dello Standard A2.3, i tre vincoli di forma e le due discipline delle eccezioni, STCW e MLC a confronto.

I due regimi, e i numeri che li definiscono

Lo Standard A2.3 lascia allo Stato di bandiera la scelta fra due regimi alternativi. La scelta va verificata nella DMLC Parte I, perché i due regimi non sono equivalenti.

Tabella 5 — I due regimi, e i numeri che li definiscono
RegimeLimiti
Ore minime di riposoNon meno di 10 ore in ogni periodo di 24 ore e 77 ore in ogni periodo di sette giorni
Ore massime di lavoroNon più di 14 ore in ogni periodo di 24 ore e 72 ore in ogni periodo di sette giorni

Tabella 5.1 — I due regimi alternativi dello Standard A2.3.5.

Nel regime delle ore di riposo valgono inoltre tre vincoli di forma, ed è su questi che si concentrano le carenze: il riposo può essere diviso in non più di due periodi, uno dei quali di almeno sei ore, e l’intervallo fra due periodi di riposo consecutivi non può superare le quattordici ore.

Perché «allineato con lo STCW» è vero solo a metà

I numeri coincidono: anche il Codice STCW, sezione A-VIII/1, chiede dieci ore in ventiquattro e settantasette in sette giorni, con gli stessi vincoli di forma. A divergere sono le eccezioni — ed è lì che nasce il contenzioso.

Tabella 6 — Perché «allineato con lo STCW» è vero solo a metà
StrumentoCome si deroga
Codice STCW
sezione A-VIII/1.9
L’Amministrazione può autorizzare eccezioni: il riposo settimanale può scendere a 70 ore, ma non per più di due settimane consecutive, e l’intervallo fra due eccezioni non può essere inferiore al doppio della durata dell’eccezione. Il riposo può essere diviso in tre periodi — uno di almeno sei ore, gli altri di almeno un’ora — per non più di due periodi di ventiquattro ore ogni sette giorni
MLC 2006
Standard A2.3.13
L’autorità competente può consentire eccezioni mediante leggi o regolamenti nazionali oppure accordi collettivi autorizzati o registrati. Le eccezioni devono, per quanto possibile, seguire lo Standard e possono tenere conto di congedi più frequenti o più lunghi o di congedo compensativo. Un’eccezione STCW non vale automaticamente sul versante MLC: occorre verificare la base giuridica di bandiera e l’eventuale accordo collettivo applicabile

Tabella 5.2 — Le due discipline delle eccezioni.

Una nave può essere conforme allo STCW e non alla MLC

È la conseguenza pratica, e sorprende ancora molti. Un ufficiale di guardia che lavori su un’eccezione STCW regolarmente autorizzata, a settanta ore settimanali di riposo per due settimane, è in regola con lo STCW ma fuori dalle settantasette ore della MLC, a meno che quella stessa deroga sia coperta anche sul versante MLC — cioè nel rispetto della disciplina MLC applicabile, che può includere congedi compensativi. In ispezione le due cose vengono verificate da soggetti diversi e con liste diverse. Conviene sapere quale delle due si sta applicando prima che lo chieda l’ispettore.

La registrazione delle ore

La Convenzione richiede la tenuta di registri accurati delle ore di lavoro o di riposo di ciascun marittimo, verificabili in ispezione. Una discrepanza sistematica tra i registri e la pratica reale (le cosiddette «ore fittizie») è una delle carenze più frequenti e più gravi rilevate dagli ispettori PSC in questo ambito.

Focus welfare — la compilazione «di comodo» dei registri è un rischio serio

Registri di ore di riposo compilati in modo formalmente corretto ma non corrispondenti alla realtà operativa espongono la compagnia a un doppio rischio: da un lato la detention in caso di scoperta, dall'altro, soprattutto, la fatica reale dell'equipaggio non gestita, con conseguenze dirette sulla sicurezza operativa.

In sintesi

  • La bandiera sceglie fra ore massime di lavoro e ore minime di riposo; il regime applicabile va verificato.
  • Nel regime del riposo valgono 10 ore in 24, 77 in sette giorni e specifici vincoli di suddivisione.
  • Un’eccezione STCW non rende automaticamente conforme la nave alla MLC: servono base di bandiera e disciplina collettiva applicabile.
Modulo 06

Alloggio, ricreazione e vitto

Obiettivo del moduloDistinguere i requisiti costruttivi transitori degli alloggi dagli obblighi operativi applicabili su vitto, acqua, igiene e cuoco.

Il Titolo 3 della Convenzione stabilisce requisiti dettagliati su alloggi, spazi ricreativi e servizio mensa a bordo, riconoscendo che la qualità di vita quotidiana dell'equipaggio incide direttamente sul benessere e, indirettamente, sulla sicurezza operativa.

Aree tipiche disciplinate

Tabella 7 — Aree tipiche disciplinate
AreaRequisiti tipici
AlloggioDimensioni minime delle cabine, illuminazione, ventilazione, isolamento acustico
Spazi ricreativiAree comuni per il tempo libero, accesso a comunicazioni personali
VittoQualità e varietà del cibo, requisiti igienico-sanitari della cucina, qualifica del personale di cucina

Tabella 6.1 — Aree tipiche disciplinate dal Titolo 3 della MLC 2006.

Requisiti costruttivi degli alloggi: quale data conta

Standard A3.1.2 — requisiti costruttivi e regola transitoria

Lo Standard A3.1.2 stabilisce che i requisiti del Codice relativi alla costruzione e all’equipaggiamento degli alloggi si applicano alle navi costruite alla data, o dopo la data, in cui la Convenzione entra in vigore per lo Stato di bandiera. Per le navi precedenti continuano a valere, nei casi pertinenti, le Convenzioni ILO n. 92 e n. 133 o il diritto nazionale applicabile. Questa regola transitoria non esclude gli altri obblighi del Titolo 3: vitto, acqua, igiene, qualifica del cuoco e ispezioni delle scorte restano da verificare. Prima di valutare una misura costruttiva occorre controllare data di costruzione, data di entrata in vigore per la bandiera ed eventuali requisiti nazionali.

Vitto, acqua e cuoco di bordo

  • Vitto e acqua potabile sono forniti gratuitamente per tutta la durata dell’ingaggio, in quantità, valore nutritivo, qualità e varietà appropriati, tenuto conto del numero dei marittimi a bordo, delle loro esigenze religiose e delle loro pratiche culturali (Standard A3.2.2).
  • Il cuoco di bordo dev’essere formato e qualificato per la funzione (A3.2.3). Sulle navi il cui organico prescritto è inferiore a dieci, l’autorità competente può non esigere un cuoco pienamente qualificato, ma chi cucina deve comunque aver ricevuto una formazione su alimentazione, igiene e conservazione dei viveri (A3.2.6).
  • Nessun marittimo di età inferiore a diciotto anni può essere impiegato come cuoco di bordo (A3.2.8).
  • Scorte alimentari e acqua potabile vanno ispezionate a intervalli frequenti e documentati, dal comandante o sotto la sua autorità (A3.2.7). Gli emendamenti 2022 hanno reso più stringente proprio questa verifica.
Focus welfare — la qualità del vitto non è un dettaglio secondario

La qualità e varietà del cibo a bordo è spesso sottovalutata come fattore di benessere, ma incide direttamente sul morale e sulla ritenzione dell'equipaggio, oltre a essere un'area frequentemente verificata in ispezione. Investire in questo ambito ha un ritorno spesso sproporzionato rispetto al costo relativamente contenuto.

In sintesi

  • La data di costruzione rileva per i requisiti del Codice relativi a costruzione ed equipaggiamento degli alloggi.
  • La regola transitoria non sospende gli obblighi su cibo, acqua, igiene e ispezione delle scorte.
  • Numero di persone, esigenze religiose e pratiche culturali incidono sull’adeguatezza del servizio mensa.
Modulo 07

Assistenza medica e sicurezza sociale

Obiettivo del moduloValutare assistenza medica di bordo e a terra, responsabilità dell’armatore, requisito del medico e copertura minima di sicurezza sociale.

Il Titolo 4 richiede che ogni marittimo abbia accesso a cure mediche adeguate a bordo e a terra, e disciplina la responsabilità dell'armatore in caso di malattia o infortunio, oltre a stabilire requisiti minimi di copertura di sicurezza sociale.

Responsabilità dell'armatore in caso di malattia o infortunio

  • Copertura delle spese mediche — cure, medicinali, vitto e alloggio fuori sede — fino a guarigione o fino a quando la malattia o l’incapacità sia dichiarata di carattere permanente. La legge nazionale può limitare questa responsabilità a un periodo non inferiore a sedici settimane dal giorno dell’infortunio o dall’inizio della malattia (Standard A4.2.2): è il numero che di fatto si negozia.
  • Prosecuzione della retribuzione, in tutto o in parte, mentre il marittimo malato o infortunato è a bordo e fino al rimpatrio; dopo il rimpatrio, nei limiti fissati dalla legge nazionale (Standard A4.2.1(c)-(d)).
  • Rimpatrio a spese dell'armatore in caso di incapacità a proseguire l'imbarco per motivi di salute.

Il medico di bordo

Le navi che trasportano cento o più persone e sono ordinariamente impiegate in viaggi internazionali di durata superiore a tre giorni devono avere a bordo un medico qualificato (Standard A4.1.4(b)). Su tutte le altre, almeno un marittimo dev'essere incaricato dell'assistenza medica e della somministrazione dei farmaci, con formazione conforme allo STCW.

I nove rami della sicurezza sociale

Lo Standard A4.5.1 elenca nove rami: cure mediche, indennità di malattia, di disoccupazione, di vecchiaia, per infortunio sul lavoro, prestazioni familiari, di maternità, di invalidità e ai superstiti. Al momento della ratifica ogni Stato deve garantirne almeno tre (A4.5.2), e la Guideline B4.5 raccomanda che fra questi vi siano le cure mediche, l'indennità di malattia e quella per infortunio sul lavoro. È il motivo per cui la copertura effettiva di un equipaggio multinazionale dipende dallo Stato di residenza di ciascun marittimo più che dalla bandiera della nave.

Focus welfare — l'assistenza medica include la salute mentale

L'attenzione crescente al benessere psicologico dell'equipaggio, spinta anche dalle condizioni di isolamento prolungato tipiche della vita di bordo, sta ampliando l'interpretazione pratica degli obblighi di assistenza sanitaria oltre la sola componente fisica, un'area di crescente attenzione nelle ispezioni più recenti.

In sintesi

  • La responsabilità dell’armatore per malattia o infortunio può essere limitata dal diritto nazionale, ma non sotto sedici settimane.
  • Il medico qualificato è richiesto sulle navi con almeno cento persone in viaggi internazionali ordinariamente superiori a tre giorni.
  • La Convenzione elenca nove branche di sicurezza sociale e richiede a ciascuno Stato ratificante di assicurarne almeno tre.
Modulo 08

Il sistema dei reclami a bordo

Obiettivo del moduloGestire un reclamo MLC garantendo procedura accessibile, rappresentanza, assenza di ritorsioni e accesso diretto alle autorità esterne.

La Convenzione richiede che ogni nave disponga di una procedura chiara ed efficace per la gestione dei reclami dei marittimi, con un percorso di escalation che garantisca la possibilità di rivolgersi anche ad autorità esterne se il reclamo non trova soluzione a bordo.

La catena del reclamo di bordo, i due diritti di accesso diretto e il canale del reclamo a terra.
La catena del reclamo di bordo, i due diritti di accesso diretto e il canale del reclamo a terra.

I principi di una procedura efficace

  • Accessibilità: il marittimo deve conoscere la procedura e sapere come attivarla, in una lingua che comprende.
  • Non ritorsione: nessuna conseguenza negativa per chi presenta un reclamo in buona fede.
  • Escalation chiara: la Convenzione delinea un percorso definito — capo servizio o ufficiale superiore → comandante, che tratta la questione personalmente → armatore a terra → autorità competente dello Stato di bandiera (Guideline B5.1.5).
Ma quel percorso non è obbligatorio per il marittimo

È la garanzia che rende effettiva la procedura, ed è quella che manca in gran parte dei manuali di bordo. Lo Standard A5.1.5 riconosce al marittimo il diritto di rivolgersi direttamente al comandante e di rivolgersi direttamente alle autorità esterne competenti — l’amministrazione di bandiera, un funzionario PSC nel porto di scalo, la propria organizzazione sindacale — saltando l’intera catena, in qualsiasi momento. Il marittimo ha inoltre diritto a farsi accompagnare o rappresentare, e ogni forma di vittimizzazione è vietata e sanzionata. A ciascun marittimo va consegnata copia della procedura, con i recapiti dell’autorità di bandiera e il nome di una persona a bordo che possa dare consiglio imparziale in via riservata. Da notare, infine, che il DPA è un istituto del Codice ISM, non della MLC: nulla vieta a una compagnia di designarlo come punto di contatto, ma la Convenzione non lo prevede.

Focus welfare — un basso numero di reclami non è sempre un buon segnale

Come già visto per il reporting di sicurezza, un numero di reclami MLC costantemente pari a zero può riflettere davvero un ambiente di lavoro eccellente, oppure una paura diffusa di segnalare problemi. La distinzione tra le due situazioni richiede attenzione diretta, non solo la lettura del dato aggregato.

In sintesi

  • La catena interna è un percorso organizzativo, non un obbligo di esaurimento preventivo.
  • Il marittimo può rivolgersi direttamente al comandante o alle autorità esterne competenti.
  • Procedura consegnata, contatti corretti, consulenza confidenziale e divieto di vittimizzazione sono elementi verificabili.
Modulo 09

Ispezioni MLC e relazione con il PSC

Obiettivo del moduloCollegare certificazione di bandiera, sedici aree MLC, ispezione PSC e procedura di reclamo a terra.

Le ispezioni MLC possono essere condotte come verifiche dedicate o, più spesso nella pratica, come componente delle ispezioni Port State Control ordinarie, con un peso crescente negli ultimi anni all'interno del quadro PSC visto nel corso dedicato.

Le sedici aree delle Appendici A5-I e A5-III, raggruppate per Titolo.
Le sedici aree delle Appendici A5-I e A5-III, raggruppate per Titolo.

Le sedici aree, che non sono «tipiche» ma tassative

L'Appendice A5-III elenca le aree soggette a ispezione dettagliata da parte di un funzionario dello Stato di porto, e coincidono con quelle dell'Appendice A5-I che la DMLC deve coprire. Sono sedici, ed è un elenco chiuso.

Tabella 8 — Le sedici aree, che non sono «tipiche» ma tassative
TitoloAree
1Età minima · Certificazione medica · Qualifiche dei marittimi · Uso di servizi privati di reclutamento e collocamento autorizzati
2Contratti di arruolamento · Pagamento delle retribuzioni · Ore di lavoro o di riposo · Livelli di organico · Garanzia finanziaria per il rimpatrio
3Alloggio · Strutture ricreative di bordo · Vitto e servizio mensa
4Salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni · Assistenza medica a bordo · Garanzia finanziaria per la responsabilità dell'armatore
5Procedure di reclamo a bordo

Tabella 9.1 — Le sedici voci delle Appendici A5-I e A5-III. Le due in corsivo sono state aggiunte dagli emendamenti 2014: i materiali anteriori al 2017 ne elencano quattordici.

Quanto pesano davvero le carenze MLC

Il Rapporto annuale 2025 del Paris MoU dà i numeri: 16.474 ispezioni, 51.797 carenze rilevate, 688 navi detenute, con un tasso di detenzione del 4,18 per cento, in crescita dal 4,03 del 2024 e dal 3,86 del 2023. Il Titolo 4 della MLC è la terza categoria di carenze in assoluto, con 5.225 rilievi pari al 10,1 per cento del totale: davanti ci sono solo il capitolo II-2 del SOLAS sulla protezione antincendio (16,8 per cento) e il capitolo II-1 (11,6 per cento). Dietro vengono i mezzi di salvataggio e la sicurezza della navigazione.

Il secondo canale: il reclamo a terra

Accanto alla procedura di bordo esiste un secondo percorso, che il materiale divulgativo quasi sempre omette. La Regola 5.2.2 impone a ogni Stato di porto di dotarsi di una procedura di reclamo a terra: un reclamo può essere depositato presso un funzionario PSC nel porto di scalo — da un marittimo, ma anche da chiunque altro abbia un interesse alla sicurezza della nave, compresi i rischi per la sicurezza e la salute dei marittimi. Il funzionario svolge un'indagine preliminare, cerca anzitutto di far risolvere la questione a bordo e, se il reclamo resta irrisolto, informa lo Stato di bandiera chiedendo consiglio e un piano d'azione correttivo. L'identità del reclamante non può essere rivelata al comandante né all'armatore. È il canale che rende effettivi i diritti quando la catena di bordo non funziona — e la ragione per cui un reclamo gestito male a bordo non resta a bordo.

Focus welfare — le carenze MLC non sono «solo amministrative»

È un errore comune considerare le carenze MLC come questioni puramente burocratiche rispetto a quelle tecniche o di sicurezza. I numeri del Paris MoU lo smentiscono da soli: un decimo di tutte le carenze rilevate in Europa riguarda il solo Titolo 4. E il nesso non è astratto — condizioni di lavoro inadeguate hanno un impatto diretto e misurabile sulla fatica, sulla motivazione e, in ultima analisi, sulla sicurezza operativa della nave.

In sintesi

  • Appendici A5-I e A5-III organizzano le sedici aree coperte da DMLC e ispezione dettagliata.
  • Un certificato valido limita normalmente l’ispezione, ma reclami, documenti carenti o evidenze possono giustificare approfondimenti.
  • Il reclamo a terra consente al PSC di svolgere una verifica iniziale proteggendo l’identità del reclamante.
Modulo 10

Rimpatrio e abbandono dell'equipaggio

Obiettivo del moduloRiconoscere le tre condizioni alternative di abbandono e verificare garanzia finanziaria, coperture e segnali operativi precoci.

Gli emendamenti alla MLC 2006 successivi al testo originario hanno rafforzato in modo specifico le tutele contro l'abbandono dei marittimi, un fenomeno che si è manifestato con particolare gravità in situazioni di insolvenza dell'armatore o di sequestro della nave.

Quando un marittimo si considera abbandonato

La definizione è nello Standard A2.5.2.2 ed è alternativa: basta una delle tre ipotesi. L’armatore

  • (a) non copre il costo del rimpatrio del marittimo; oppure
  • (b) lo ha lasciato senza il necessario sostentamento e supporto — vitto adeguato, alloggio, acqua potabile, carburante essenziale per la sopravvivenza a bordo, cure mediche necessarie; oppure
  • (c) ha altrimenti unilateralmente reciso i legami con il marittimo, incluso il mancato pagamento delle retribuzioni contrattuali per un periodo di almeno due mesi.

Cosa prevede la Convenzione in caso di abbandono

  • Obbligo per l'armatore di fornire garanzia finanziaria (tipicamente tramite assicurazione P&I) a copertura del rimpatrio e delle spese essenziali in caso di abbandono.
  • Copertura minima della garanzia: retribuzioni arretrate e altri emolumenti fino a quattro mesi, costo del rimpatrio e bisogni essenziali fino allo sbarco effettivo (Standard A2.5.2.9).
  • Certificato di garanzia finanziaria da tenere a bordo e affiggere in un luogo ben visibile, verificabile in ispezione.
  • Meccanismi di segnalazione all'Amministrazione di bandiera e alle organizzazioni internazionali competenti in caso di abbandono conclamato.

La scala del fenomeno

Marittimi abbandonati e navi coinvolte dal 2022 al 2025, e la copertura minima della garanzia finanziaria. Per il 2025: dati compilati dall’ITF e pubblicati il 22 gennaio 2026; la banca dati congiunta ILO/IMO resta il registro istituzionale dei casi. Le serie possono differire per data di aggiornamento e metodologia.
Marittimi abbandonati e navi coinvolte dal 2022 al 2025, e la copertura minima della garanzia finanziaria. Per il 2025: dati compilati dall’ITF e pubblicati il 22 gennaio 2026; la banca dati congiunta ILO/IMO resta il registro istituzionale dei casi. Le serie possono differire per data di aggiornamento e metodologia.
Il 2025 è il peggior anno mai registrato

Nel 2025 sono stati registrati 6.223 marittimi abbandonati su 410 navi, con 25,8 milioni di dollari di retribuzioni non pagate, dei quali l’ITF riferisce di averne recuperati 16,5; la differenza è il saldo non indicato come recuperato alla data del rapporto, non un importo definitivamente irrecuperabile. In tre anni i marittimi abbandonati sono più che triplicati. La garanzia finanziaria introdotta nel 2014 non è quindi una tutela per uno scenario residuale: è il meccanismo che regge la parte più esposta dell'intero sistema. Verificarla in ispezione — certificato a bordo, in corso di validità, affisso e riferito al giusto registered owner — è tutt'altro che una formalità.

Focus welfare — che cosa vede davvero un equipaggio abbandonato

Un equipaggio abbandonato, spesso senza viveri, carburante o retribuzione, in un porto straniero, è lo scenario più duro che la Convenzione affronta — e raramente arriva all'improvviso: quasi sempre è preceduto da settimane di stipendi in ritardo, forniture ridotte e comunicazioni che si diradano. Il criterio dei due mesi di retribuzioni non pagate serve proprio a dare un momento certo a una situazione che degrada per gradi. Chi gestisce navi dovrebbe leggerlo come un indicatore anticipato, non come una soglia da raggiungere.

In sintesi

  • Mancato rimpatrio, assenza di sostentamento o rottura unilaterale dei legami sono condizioni alternative di abbandono.
  • La garanzia copre fino a quattro mesi di retribuzioni ed emolumenti, rimpatrio e bisogni essenziali.
  • I dati 2025 dell’ITF mostrano una crescita eccezionale, ma devono essere distinti dal registro istituzionale ILO/IMO.
Modulo 11

Come la Convenzione si aggiorna: cinque tornate di emendamenti

Obiettivo del moduloRicostruire l’accettazione tacita dell’Articolo XV, distinguere le cinque tornate di emendamenti e separare requisiti vigenti e futuri.

Nessuna delle grandi convenzioni marittime cambia con la facilità della MLC, ed è una scelta deliberata: l’Articolo XV prevede una procedura di accettazione tacita che consente di aggiornare il Codice — cioè Standard e Guidelines — senza riaprire una Conferenza. Per chi gestisce navi questo significa una cosa sola: il testo che si aveva in mano tre anni fa non è quello in vigore oggi.

La procedura di accettazione tacita dell’Articolo XV e le cinque tornate di emendamenti al Codice, dal 2014 al 2025.
La procedura di accettazione tacita dell’Articolo XV e le cinque tornate di emendamenti al Codice, dal 2014 al 2025.

Il meccanismo dell’Articolo XV

  • Un Comitato Tripartito Speciale (STC), composto da rappresentanti dei governi, degli armatori e dei marittimi, adotta l’emendamento al Codice.
  • La Conferenza Internazionale del Lavoro lo approva.
  • Il Direttore Generale dell’ILO lo notifica agli Stati ratificanti: da quel giorno decorrono due anni.
  • Trascorsi i due anni l’emendamento si considera accettato, salvo che vi si opponga formalmente più del 40 per cento dei ratificanti, in rappresentanza di almeno il 40 per cento del tonnellaggio lordo.
  • L’emendamento entra in vigore sei mesi dopo la data di accettazione.

Il ciclo del 2025 lo illustra con precisione: adozione dello STC l’11 aprile 2025, approvazione della Conferenza il 6 giugno 2025, notifica del Direttore Generale il 23 giugno 2025, accettazione presunta il 23 giugno 2027, entrata in vigore il 23 dicembre 2027. Il calendario è quindi noto con oltre due anni di anticipo: non c’è ragione per farsi cogliere di sorpresa.

Le cinque tornate

Tabella 9 — Le cinque tornate
TornataIn vigore dalChe cosa ha introdotto
201418 gennaio 2017Le due garanzie finanziarie: per l’abbandono (Standard A2.5.2) e per la responsabilità dell’armatore in caso di morte o invalidità permanente da causa professionale (A4.2.1-2). I due certificati vanno tenuti a bordo e affissi
20168 gennaio 2019Le Guidelines B4.3.1 e B4.3.6, non vincolanti ma da tenere debitamente in considerazione, includono bullismo e molestie nelle politiche di salute e sicurezza; estensione limitata fino a cinque mesi dopo il rinnovo ispettivo nelle condizioni dello Standard A5.1.3.4
201826 dicembre 2020Pirateria e rapina a mano armata: il contratto di arruolamento non scade e le retribuzioni continuano a maturare finché il marittimo è tenuto in cattività, fino al rilascio e al rimpatrio o alla morte (A2.1.7 e A2.2.7)
202223 dicembre 2024DPI di taglia appropriata; acqua potabile gratuita e ispezione documentata delle scorte; connettività sociale e accesso a internet a bordo, dove ragionevolmente praticabile e a costo ragionevole; sbarco tempestivo per cure mediche a terra e rimpatrio della salma; segnalazione annuale all’ILO di tutti i decessi dei marittimi; nome del registered owner nei documenti di garanzia finanziaria
202523 dicembre 2027
(attesa)
Requisiti previsti dal 23 dicembre 2027, subordinatamente all’accettazione dell’Articolo XV: libera uscita senza visto e senza discriminazione, rimpatrio non discriminatorio, costi a carico dell’armatore incluso il trasporto di 30 kg di bagaglio, divieto espresso di violenza, molestie e aggressione sessuale, trattamento equo, reclami rafforzati e prodotti per l’igiene mestruale. Il riconoscimento dei marittimi come lavoratori chiave è formulato nelle Guidelines future

Tabella 11.1 — Le cinque tornate di emendamenti al Codice.

Che cosa si verifica già oggi in ispezione

Gli emendamenti 2022 sono in vigore dal 23 dicembre 2024. Tra i punti da verificare vi sono DPI di taglia adeguata, acqua potabile gratuita e controlli documentati di cibo e acqua. In materia di connettività, la Convenzione richiede che gli Stati tengano conto della necessità di accesso ragionevole alle comunicazioni nave-terra, e le Guidelines indicano accesso a Internet ove disponibile, con eventuali costi ragionevoli. Non ne derivano né Internet gratuito garantito su ogni nave né l’obbligo testuale di una specifica “politica scritta”; compagnia e nave devono dimostrare come la disposizione applicabile sia stata attuata dalla bandiera.

Focus welfare — quello che le cinque tornate raccontano insieme

Lette di fila, disegnano una traiettoria precisa. Il 2014 mette in sicurezza il denaro; il 2018 protegge chi finisce in mano ai pirati; il 2022 riconosce che una nave senza connessione è un luogo di isolamento; gli emendamenti 2025, attesi in vigore dal 23 dicembre 2027, rafforzano il diritto alla libera uscita e la protezione contro violenza e molestie. Nessuno di questi era un tema del 2006. La Convenzione si sta spostando dal minimo materiale — quanto spazio, quanto cibo, quanto riposo — alla dignità della persona a bordo, e la direzione è ormai abbastanza chiara da poter essere anticipata invece che subita.

In sintesi

  • Lo STC adotta, la Conferenza approva, il Direttore Generale notifica; accettazione ed entrata in vigore seguono dopo.
  • Gli emendamenti 2022 sono in vigore dal 23 dicembre 2024 e vanno già applicati.
  • Gli emendamenti 2025 sono approvati ma attesi in vigore il 23 dicembre 2027: ad agosto 2026 non sono ancora base ispettiva MLC.
Modulo 12

Il ruolo del crewing management

Obiettivo del moduloTradurre i requisiti MLC in processi di selezione, contrattualizzazione, pianificazione degli avvicendamenti e monitoraggio del welfare.

La funzione di crewing management ha un ruolo centrale nel garantire la conformità MLC nel tempo, dalla selezione e formazione dell'equipaggio alla gestione dei contratti, fino alla pianificazione dei turni di imbarco che incide direttamente su fatica e benessere.

Le leve del crewing management rilevanti per MLC

  • Pianificazione realistica dei turni di imbarco, che eviti sistematicamente il ricorso a proroghe non pianificate.
  • Selezione e formazione che assicurino la comprensione linguistica delle procedure, incluse quelle di reclamo.
  • Monitoraggio degli indicatori di turnover e di soddisfazione dell'equipaggio come segnali precoci di problemi di welfare.
Focus welfare — la retention è anche un indicatore di conformità sostanziale

Un tasso di turnover elevato, letto insieme a un basso numero di reclami formali, può indicare che i marittimi preferiscono non tornare piuttosto che segnalare un problema. Il crewing management dovrebbe leggere questi due indicatori insieme, non separatamente.

In sintesi

  • Il crewing influenza conformità MLC prima, durante e dopo l’imbarco.
  • Turni realistici, comprensione linguistica e accesso ai reclami riducono rischi documentali e sostanziali.
  • Turnover, proroghe e reclami vanno letti insieme come indicatori precoci, non isolatamente.
Modulo 13

Oltre l'adempimento: una cultura del welfare

Obiettivo del moduloDistinguere conformità documentale e welfare reale e individuare pratiche organizzative che sostengono dignità, salute e affidabilità operativa.

Come per la sicurezza, anche il welfare dell'equipaggio si costruisce con una cultura organizzativa reale, non con la sola conformità documentale ai requisiti minimi della Convenzione.

Cosa distingue una cultura del welfare autentica

  • Accesso reale, non solo formale, a comunicazioni con i familiari, connettività internet e supporto psicologico.
  • Ascolto attivo delle esigenze dell'equipaggio, oltre il minimo previsto dalla Convenzione.
  • Investimento in formazione e crescita professionale, non solo in conformità contrattuale.
Focus welfare — il minimo legale non è l'obiettivo, è il pavimento

Le compagnie che trattano i requisiti MLC come un tetto massimo da non superare, anziché come un pavimento minimo su cui costruire, tendono ad avere maggiori difficoltà di retention e una cultura della sicurezza più fragile: il welfare reale dell'equipaggio è un investimento che si ripaga in affidabilità operativa, non solo un costo di conformità.

In sintesi

  • La MLC stabilisce un livello minimo; una cultura del welfare richiede accesso e sostegno effettivi.
  • Assenza di reclami non dimostra da sola un ambiente sano se mancano fiducia e libertà di segnalazione.
  • Connettività, salute mentale e crescita professionale incidono su retention e sicurezza, pur non essendo tutti obblighi identici.
Modulo 14

Tendenze emergenti

Obiettivo del moduloMonitorare gli sviluppi MLC senza confondere proposte, emendamenti approvati, entrata in vigore e obblighi già applicabili.

Il quadro della MLC 2006 e della gestione del welfare dell'equipaggio continua a evolvere, sotto la spinta di una maggiore attenzione alla salute mentale e di una crescente integrazione con gli altri sistemi di controllo visti nei corsi precedenti.

Direzioni da osservare

  • Attenzione crescente alla salute mentale e all'isolamento prolungato, in particolare per gli equipaggi impegnati in viaggi lunghi o rotte poco frequentate da scali.
  • Maggiore integrazione tra dati MLC e dati di vetting/PSC, con una lettura combinata della qualità operativa complessiva della nave.
  • Nuove tornate di emendamenti al Codice, con il ritmo e il meccanismo descritti nel Modulo 11: la prossima soglia prevista è il 23 dicembre 2027, e la successiva sarà discussa dal Comitato Tripartito Speciale prima ancora che quella entri in vigore.
Focus welfare — il benessere dell'equipaggio e la sicurezza operativa sono la stessa competenza

Come l'affidabilità meccanica si è rivelata connessa alla decarbonizzazione, il welfare dell'equipaggio si rivela sempre più connesso alla sicurezza operativa: un equipaggio affaticato, isolato o insoddisfatto commette più errori, indipendentemente da quanto siano ben progettate le procedure scritte.

In sintesi

  • Salute mentale, violenza e molestie, connettività e fair treatment stanno ampliando l’attenzione sul welfare.
  • Le novità 2025 restano future fino alla prevista entrata in vigore del 23 dicembre 2027.
  • Gli aggiornamenti vanno verificati contro testo ILO corrente, attuazione di bandiera e data di efficacia.

Errori ricorrenti

Dalla Mistake Library di SuperbaKnowledge, filtrata sugli argomenti trattati in questo corso. Questa vista seleziona e ordina contenuti pubblicati in SuperbaKnowledge; non li modifica né li sostituisce. La scheda collegata resta la versione di riferimento e i testi ufficiali restano autorevoli.

Errori ricorrenti pubblicati in SuperbaKnowledge
ArgomentoErroreConseguenza tipicaScheda
Fatica dell'EquipaggioRegistrazione delle ore di riposo gestita come mero adempimento documentale, senza riflettere la reale gestione della fatica a bordoConformità formale che non previene l'accumulo di fatica cronica nell'equipaggioVedi scheda
Gestione Reclami MLCProcedura di reclamo non spiegata chiaramente al marittimo all'imbarcoDeficiency MLC in ispezione PSCVedi scheda
Prevenzione Violenza e MolestieFormazione PSSR rinnovata senza verificare l'inclusione della nuova competenza richiesta dal 2026Certificazione formalmente completata ma non conforme ai requisiti STCW in vigore dal 2026; gli emendamenti MLC 2025 restano futuri fino alla prevista entrata in vigoreVedi scheda

Glossario degli acronimi

Tabella 10 — Glossario degli acronimi
SiglaDefinizione
ABAble Seafarer (marinaio scelto), la qualifica cui si riferisce il salario minimo ILO
CBACollective Bargaining Agreement (contratto collettivo)
DMLCDeclaration of Maritime Labour Compliance
DPADesignated Person Ashore — istituto del Codice ISM, non della MLC
ILCInternational Labour Conference, che approva gli emendamenti al Codice
ILOInternational Labour Organization
ITFInternational Transport Workers’ Federation
JMCJoint Maritime Commission dell’ILO, la cui Sottocommissione salari fissa il riferimento retributivo
MLCMaritime Labour Convention 2006
P&IProtection and Indemnity (assicurazione mutualistica armatoriale)
PSCPort State Control
RORecognized Organization, l’organizzazione riconosciuta cui la bandiera delega ispezione e certificazione
SEASeafarer Employment Agreement (contratto di arruolamento)
STCSpecial Tripartite Committee, il comitato che adotta gli emendamenti al Codice
STCWStandards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers

Riferimenti e fonti

Elenco consolidato delle fonti citate. Aggiornato ad agosto 2026; consultare sempre il testo ufficiale in vigore, comprensivo degli emendamenti più recenti.

Tabella 11 — Riferimenti e fonti
FonteAmbito
Maritime Labour Convention, 2006, as amended (ILO)Testo consolidato: Articoli, Regolamenti e Codice, Parte A (Standard) e Parte B (Guidelines)
Emendamenti 2014, 2016, 2018, 2022 e 2025 al CodiceIn vigore rispettivamente dal 18 gennaio 2017, 8 gennaio 2019, 26 dicembre 2020, 23 dicembre 2024 e (attesi) 23 dicembre 2027
Appendici A5-I e A5-IIILe sedici voci oggetto della DMLC e dell'ispezione dettagliata in PSC
ILO, Guidelines for port State control officers carrying out inspections under the MLC, 2006Prassi di ispezione e criteri di detenzione
Codice STCW, sezione A-VIII/1Ore di riposo del personale di guardia e regime delle eccezioni
Joint Maritime Commission dell'ILO, Sottocommissione salariSalario minimo di riferimento per il marinaio scelto
Paris MoU, Rapporto annualeStatistiche di ispezione e detenzione, carenze per categoria
Banca dati ILO/IMO sull'abbandono dei marittimi; rapporti ITFCasi di abbandono, marittimi coinvolti, retribuzioni non pagate
Amministrazioni di bandieraRequisiti nazionali applicabili ed equivalenze sostanziali (DMLC Parte I)
Materiale divulgativo

Questo corso è materiale didattico a scopo formativo e non costituisce certificazione professionale né titolo abilitante. Leggi le avvertenze complete.